STATUTO

ART. 1 

 

1)      Come da Atto Costitutivo, si costituisce una organizzazione sindacale denominata Unione Generale Sindacale, contraddistinta dalla sigla UGS (in appresso anche Sindacato) Il Sindacato è retto dalle norme previste agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.

2)      Possono iscriversi al Sindacato tutti i cittadini italiani  che si riconoscono nelle finalità del Sindacato stesso. Sono iscritti al Sindacato tutti i soci che abbiano conferito delega Sindacale e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
L’elettorato attivo è rappresentato dai soci ordinari, che possono, di diritto, far parte degli Organi, deliberativi ed esecutivi, del Sindacato.

3)      Il suo ordinamento interno garantisce le regole democratiche, il Sindacato può affiliarsi ad altre organizzazioni sindacali nazionali e sovranazionali, può articolarsi in federazioni di categoria.

ART. 2

PRINCIPI E FINALITA’ 

1)      La UGS considera ineliminabile in una democrazia compiuta la centralità del sindacato, per la tutela del lavoro e per l’economia sociale di mercato. È una organizzazione apartitica, ma aperta al confronto e al dialogo politico.

2)      Gli orientamenti programmatici e l’azione sindacale della UGS, sono espressamente legati alla ininterrotta realtà storica della comunità nazionale e delle diverse comunità nazionali europee e delle istituzioni sovranazionali europee di riferimento. Sostiene la visione di una Europa più decisamente impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della coesione sociale degli stati membri ritenendola come patrimonio culturale e linea di azione sindacale.

3)      Le finalità che l’UGS si propone di perseguire si fondano sulla compartecipazione nelle scelte di azienda, e si impegna pertanto per una più concreta presenza delle rappresentanze dei lavoratori e dei sanitari all’interno dei percorsi decisionali delle varie articolazioni del sistema produttivo e del sistema sanitario.

4)      Uno Stato che sia sociale la UGS ritiene che sia un mezzo efficace e irrinunciabile per garantire ed attuare la solidarietà fra le categorie di lavoratori, attivi e pensionati, dipendenti e convenzionati, anche al fine di contrastare ogni forma di esclusione sociale e sfruttamento, soprattutto in riferimento ai disoccupati, ai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani disagiati, ai portatori di handicap, nel perseguimento dell’interesse nazionale.

5)      La UGS, pertanto si impegna per una sempre più stretta collaborazione ed intesa tra le forze organizzate dei lavoratori, anche a favore della partecipazione femminile riconoscendo l’importanza dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, e impegnandosi per la loro reale applicazione, a partire dall’art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” per i diritti di ogni cittadino (lavoratore, pensionato, non occupato professionalmente) ed il miglioramento delle sue condizioni di vita professionale, sociale ed umana, particolarmente in campo sociale e sanitario.

6)      Il Sindacato si distingue per natura, finalità e metodo di azione e rivendica la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia, secondo le leggi dello Stato. Una adesione libera e spontanea è la condizione su cui si fonda il movimento sindacale e la sua possibilità di azione.

            Il Sindacato non persegue fini di lucro. Esso si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi professionali, culturali ed economici degli associati, di promuovere e sviluppare l’attività           del mondo del lavoro.

            La UGS si propone inoltre di:

–  sviluppare la partecipazione attiva della popolazione nel controllo dei determinanti sociali e nella promozione della salute;

–  promuovere e difendere la qualità delle funzioni del sistema del sistema sanitario, come base di un corretto sistema sociale, anche mediante organizzazione e/o partecipazione ad iniziative condivise e alla loro realizzazione finalizzata ad ottimizzare le strutture ed i servizi;

– promuovere la solidarietà tra tutti i Sindacati, le Associazioni e le categorie al fine di tutelare gli interessi degli associati;

–  proporre e promuovere una organica programmazione sociale e sanitaria

–  promuovere tutte le iniziative atte a garantire pari opportunità lavorative e di crescita professionale per le donne, anche in funzione della tutela della maternità;

–  assumere la rappresentanza della categoria degli iscritti a tutti gli effetti presso le Autorità e gli Organismi Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali, nonché le varie articolazioni dell’ordinamento statale e privato;

–  promuovere studi, ricerche, indagini conoscitive, attività pubblicistiche ed editoriali, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di formulare proposte di natura politica, legislativa ed amministrativa;

–  realizzare un sistema integrato e polivalente di servizi (assistenza legale, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.) per i propri iscritti e i loro familiari;

–  promuovere attività culturali e  formative, al fine di ottenere la qualificazione professionale dei propri iscritti (in relazione alle diverse categorie associati).

          7)     La UGS utilizza lo sciopero come estremo strumento di azione per tutelare gli interessi degli iscritti e  a difesa dell’ordine democratico.

          8)     La qualità di associato si perde in caso di morte, dimissione o esclusione dovuta a morosità, indegnità o altro comportamento contrario a quanto riportato nello Statuto e che possa danneggiare, in qualche modo, l’onorabilità e il buon nome del Sindacato. In                 ognuno dei casi sopra riportati all’associato non spetta alcun rimborso dei contributi versati, che rimarranno acquisiti definitivamente nella Cassa del Sindacato.

ART. 3

PATRIMONIO E ORGANI DI CONTROLLO 

1)      Il patrimonio della UGS è costituito:

            – dalle quote associative ordinarie;

            – dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sindacato;

            – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

            – da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti da parte di privati e di Enti pubblici e privati;

            – dai proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

            – dai contributi che si potranno richiedere ai soci nella loro totalità od a parte di essi, in qualità di quote associative straordinarie;

            – dai contributi di Enti privati o pubblici e di privati cittadini;

            – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

            – da ogni forma di pubblicità o finanziamento derivante dall’attività del Sindacato (giornale, manifestazioni, congressi, studi medici ecc.).

2)      Annualmente verrà redatto un rendiconto economico e finanziario, che sarà affisso presso la sede sociale e consegnato ai componenti del Consiglio Nazionale, redatto secondo una adeguata contabilità amministrativa regolarmente documentata e tecnicamente corretta.

3)      Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibile alle cariche degli Organi del Sindacato. Il diritto di voto è garantito agli associati mediante il meccanismo della delega per la nomina degli Organi Direttivi e per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.

4)      Sono istituiti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 4

ORGANI STATUTARI 

Il Sindacato è organizzativamente strutturato, anche in sede di singola Federazione, in attività Regionali, Provinciali e Aziendali. Sono Organi Nazionali e di Federazione del Sindacato:

Il Congresso Nazionale;

Il Segretario Nazionale;

La Giunta Nazionale;

Il Consiglio Nazionale;

I Coordinatori Tematici di settore;

Il Collegio Nazionale dei Probiviri;

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

I medesimi Organismi sono previsti a livello Regionale e Provinciale.

Ulteriori specifiche organizzative sono previste in sede di Regolamento di Attuazione dello Statuto.

 

1) CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato; rappresenta per delega l’assemblea dei soci, e i suoi componenti ricevono delega di voto.

E’ costituito dalla Segreteria Nazionale, dalla Giunta nazionale e dai Segretari Regionali più un numero di delegati eletti dalle Assemblee regionali o locali.

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Segretario Nazionale secondo le norme di legge ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Esso è convocato in seduta straordinaria dal Segretario Nazionale, che lo presiede, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Congresso elegge il Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale renderà noto agli Organi periferici del Sindacato l’ordine del giorno dei lavori del Congresso con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il Congresso stesso.

Il Congresso Nazionale discute e delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno; dà le direttive programmatiche, sindacali, organizzative e amministrative generali del Sindacato; delibera sulle eventuali modifiche statutarie. Procede ad approvare il bilancio nazionale e di Federazione.

Elegge in seduta plenaria il Consiglio nazionale, il Segretario Nazionale,  i Probiviri e i Revisori dei conti.

 

2) IL SEGRETARIO NAZIONALE E LA GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è costituita dal Segretario nazionale e da massimo nove componenti appartenenti ai vari settori del Sindacato e nominati direttamente dal Segretario Nazionale.

La Giunta si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduta dal Segretario Nazionale e garantisce la continuità della linea politica.

Il Segretario Nazionale rappresenta l’unità direttiva e politica e ha la rappresentanza legale, nonché  garantisce la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti interni. Convoca e presiede il Congresso Nazionale e il Consiglio nazionale alle scadenze statutarie.

La Giunta Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.

 

3) IL CONSIGLIO NAZIONALE

è l’organo di direzione politica del sindacato e applica e integra e aggiorna nel tempo le scelte politiche e sindacali del Congresso nazionale. Esso è composto, per ventisei componenti:

–        dalla Giunta nazionale

–        dai Segretari Regionali e provinciali nominati

–        dai Coordinatori tematici di settore

–        dai Dirigenti cooptati dal Segretario Nazionale

Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, se convocati, i Probiviri nazionali ed i Revisori dei conti.

I membri eletti del Consiglio Nazionale decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni ordinarie.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Quando il Consiglio Nazionale è chiamato a svolgere funzioni elettive è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.

Il Consiglio nazionale procede alla approvazione del bilancio nazionale (consuntivo e preventivo).

 

4) I COORDINATORI TEMATICI DI SETTORE

I Coordinatori Tematici vengono individuati dal Segretario Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale e appositamente nominati per la specifica competenza nel settore. Rappresentano il riferimento culturale e scientifico nell’argomento di competenza e contribuiscono ad elaborare proposte, organizzare eventi, effettuare ogni attivita’ utile ritenuta necessaria per l’ambito di propria specializzazione.

5) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei Conti  sono indicati dal Segretario Nazionale o Regionale ed eletti dal Congresso Nazionale, in numero di tre più due supplenti, secondo le modalità stabilite dal Congresso stesso e hanno il compito di verificare il Bilancio Amministrativo Nazionale e quello delle singole Regioni.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica del sindacato.

 

6) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è indicato dal Segretario Nazionale o Regionale ed eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità stabilite dal Congresso stesso ed è costituito da tre membri effettivi ed un supplente.

Ha il compito di dirimere ogni controversia tra gli associati al Sindacato, tra questi ed il Sindacato stesso; esamina e giudica gli atti lesivi degli interessi e della dignità del Sindacato.

Il Collegio dei probiviri può comminare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida, censura, sospensione, espulsione.

Il Collegio si riunisce su proposta del Segretario Nazionale o Regionale o di altro organismo statutario del sindacato.

I Probiviri possono proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento delle sedi Regionali e periferiche in caso di gravi motivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica del sindacato.

 

ART. 5

ORGANISMI REGIONALI E PROVINCIALI

Le strutture Regionali e Provinciali replicano l’organizzazione prevista per il livello nazionale.

Il Congresso discute e delibera la linea politica locale del Sindacato nell’ambito delle linee deliberate dal Congresso Nazionale.

Elegge il Segretario e il Consiglio con le stesse modalità previste per gli organismi nazionali.

Organizza poi l’articolazione del sindacato secondo le modalità che nelle singole Regioni e Provincie saranno ritenute opportune dal Congresso Regionale.

II Segretario Regionale o Provinciale convoca e presiede il Consiglio Regionale o Provinciale, convoca e presiede il Congresso Regionale o Provinciale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e collabora col Segretario nazionale, su richiesta di quest’ultimo.

Il Congresso è formato da tutti gli iscritti al sindacato di quella Regione o Provincia o da delegati eletti in assemblee locali secondo modalità stabilite dal Consiglio.

Il Consiglio è composto dalla Segreteria e da tutti i Segretari o responsabili aziendali o provinciali, oltre ad un numero di componenti elettivi deciso dal Congresso.

Il Consiglio definisce gli ambiti territoriali in cui si articolano le realtà locali, aziendali, multiaziendali o provinciali.

Per ogni altra questione si fa riferimento ai corrispondenti organismi nazionali.

ART 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario della UGS si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Le risorse Finanziarie derivanti dalle quote associative vengono ripartite secondo le modalità stabilite dal Segretario Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

E’ compito del Consiglio regionale stabilire l’entità delle ripartizioni spettanti alle realtà aziendali, multiaziendali o provinciali.

ART. 7

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

I membri di tutti gli Organismi nazionali partecipano di diritto agli organismi Regionali ed aziendali

di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in merito.

ART. 8

Tutte le deliberazioni dei vari Organi statutari saranno assunte con la maggioranza semplice, ove non diversamente specificato.

Per ogni controversia tra un associato ed il sindacato è competente il Foro di Roma.

ART. 9

Tutti gli Organi collegiali verranno, di norma, convocati mediante avviso pubblicato con congruo anticipo  mediante e-mail, fax, sms, telefono, telegramma, raccomandata, posta in genere o invio a mano del relativo avviso, ed anche mediante affissione dell’avviso presso la sede sociale. Con le stesse modalità potranno essere rese pubbliche le relative deliberazioni.

ART. 10

ULTERIORI MODALITà ORGANIZZATIVE

Ulteriori modalità organizzative possono essere disposte provvisoriamente dal Consiglio Nazionale, su iniziativa del Segretario, nonché previste in sede di Regolamento per l’Attuazione dello Statuto e di Regolamento per il Congresso Nazionale.

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