Atti emessi dalla UOC Assistenza alla Persona, Asl Rm 2 – illegittimita’ atti di conferimento incarico UOC

AI PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
AI CONSIGLIERI REGIONALI
Al Direttore Generale ASL Roma 2
Al Direttore Sanitario ASL Roma 2
Al Direttore Amm.vo ASL Roma 2

Oggetto: atti emessi dalla UOC Assistenza alla Persona, Asl Rm 2 – illegittimità atti di conferimento incarico UOC

La sottoscritta O.S., in merito, ad es., alla nota n.010383212019 del 07.06.2019 della citata UOC, che rimodula I’organizzazione e stabilisce glr standard del personale della UOC Ostetricia e Ginecologia OSP. Pertini, rappresenta che trattasi di funzioni normativamente di competenza rispettivamente del Direttore della relativa UOC e del Legislatore, i quali utilizzano non il criterio del personale di cui si dispone idoneo ai doppi turni -stante l’illiceità di programmare la turnistica con un numero di unità turnanti al di sotto degli standard assistenziali di sicurezza previsti dalla normativa- per il Reparto di Degenza (28 posti letto) il Blocco Parto (4 box travaglio parto) e la Camera Operatoria nonché il Box di Pronto Soccorso Ostetrico, bensì del numero dei posti letto e dei volumi di attività.

Inoltre si rappresenta che I’art.5.6 c. 1 del DCA Regione Lazio n U0025912014 “Approvazione dell’ Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” prevedeva, in maniera del tutto confusionale “…la separazione della linea clinica, il cui governo e affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo e proprio dette UU.OO. dette Professioni Sanitarie..”tanto che tale punto, impugnato dinanzi al TAR Lazio con ricorso n. 1411612014, e’ come noto, giustamente stato annullato mediante Sentenza n.06513/2015 .

In ottemperanza della sentenza del TAR, dunque, la Regione Lazio ha poi emesso il DCA n’U0034212015, che riforma il punto 56 di tale Atto nelle parti impugnate e gravate del giudizio di illegittimità, con la disposizione (punto 3 del testo riformato) di modificare gli Atti Aziendali approvati secondo le nuove disposizioni”.. prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenza le agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed organizzative…” pertanto nel rispetto delle prioritarie competenze dei Responsabili di struttura e dei Direttori di uu.oo.cc., sui quali gravano le responsabilità organizzative, civili e Penali.

Ne deriva quindi che il Direttore della UOC Assistenza alla Persona non può stabilire alcuna rimodulazione di organizzazione, standard di personale o Modelli Organizzativi di altre UU.OO. se non della propria.

Si rammenta con I’occasione la Interrogazione al Presidente della Giunta prot- 37512019, con la quale si chiedeva se I’incarico al dip.te B.P. assegnato con Delibera Asl Rm 2 n- 92312019 di Direttore uoc Assistenza alla Persona, sia staio effettuato in assenza delle necessarie procedure concorsuali di legge e in assenza del requisito quinquennale di anzianità.
Con riserva di ulteriori azioni legali e penali.

Il segretario Reg.le Confintesa-UGS
Ruggero Di Biagi

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